Art. 12

Ripartizione delle spese di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori

In vigore dal 25 nov 2020
Ripartizione delle spese di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia tenuta a pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale. 2.   I singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori non pagano le spese del procedimento. 3.   In deroga al paragrafo 2, in circostanze eccezionali a un singolo consumatore interessato da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori può essere ingiunto di pagare le spese del procedimento sostenute a seguito della condotta intenzionale o negligente del singolo consumatore.
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