Art. 20
Assistenza agli enti legittimati
In vigore dal 25 nov 2020
Assistenza agli enti legittimati
1. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l’effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti di cui all’.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, compreso il sostegno strutturale agli enti legittimati, l’applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la propria volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell’ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.
4. Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze in materia di risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.
Storico versioni
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