Art. 18

Esibizione delle prove

In vigore dal 25 nov 2020
Esibizione delle prove Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un ente legittimato abbia fornito prove ragionevolmente disponibili sufficienti per supportare un’azione rappresentativa e abbia indicato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto da tale ente legittimato, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa sia in grado di disporre, che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza e proporzionalità. Gli Stati membri provvedono affinché, se richiesto dal convenuto, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa ingiungere parimenti all’ente legittimato o a un terzo di esibire prove pertinenti, in conformità del diritto procedurale nazionale.
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