Art. 17

Sollecitudine procedurale

In vigore dal 25 nov 2020
Sollecitudine procedurale 1.   Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori di cui all’ siano trattate con la dovuta sollecitudine. 2.   Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti provvisori di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono, se opportuno, trattate mediante procedura sommaria.
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