Art. 17
Sollecitudine procedurale
In vigore dal 25 nov 2020
Sollecitudine procedurale
1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori di cui all’ siano trattate con la dovuta sollecitudine.
2. Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti provvisori di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono, se opportuno, trattate mediante procedura sommaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2020:1828:oj#art-17