Art. 19
Sanzioni
In vigore dal 25 nov 2020
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o rifiuto di rispettare:
a)
un provvedimento inibitorio di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 2, lettera b); ovvero
b)
gli obblighi di cui all’, paragrafo 3, e all’.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l’altro, sotto forma di ammende.
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