Art. 19

Sanzioni

In vigore dal 25 nov 2020
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o rifiuto di rispettare: a) un provvedimento inibitorio di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 2, lettera b); ovvero b) gli obblighi di cui all’, paragrafo 3, e all’. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l’altro, sotto forma di ammende.
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