Art. 22
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 nov 2020
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle azioni rappresentative proposte il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE alle azioni rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla sospensione o all’interruzione dei termini di prescrizione che recepiscono l’ si applichino soltanto alle pretese riparatorie basate sulle violazioni di cui all’, paragrafo 1, verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data. Ciò non preclude l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, applicate prima del 25 giugno 2023, alle pretese riparatorie fondate sulle violazioni di cui all’, paragrafo 1, verificatesi prima di tale data.
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