Art. 23
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 25 nov 2020
Monitoraggio e valutazione
1. Non prima del 26 giugno 2028, la Commissione procede a una valutazione di quest’ultima e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esamina in particolare l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’ e nell’allegato I nonché il funzionamento e l’efficacia della stessa in situazioni transfrontaliere, anche per quanto concerne la certezza del diritto.
2. Su base annuale, e per la prima volta al più tardi entro il 26 giugno 2027, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
a)
il numero e il tipo di azioni rappresentative che sono state concluse innanzi a uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative;
b)
il tipo di violazioni di cui all’, paragrafo 1 e le parti delle azioni rappresentative;
c)
i risultati di tali azioni rappresentative.
3. Entro il 26 giugno 2028, la Commissione effettua una valutazione per stabilire se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell’Unione attraverso l’istituzione di un Mediatore europeo per le azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
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