Art. 16 · Termini di prescrizione

Art. 16

Termini di prescrizione

In vigore dal 25 nov 2020
Termini di prescrizione 1.   Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all’ abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa, di modo che tali consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un’azione volta a ottenere provvedimenti risarcitori per la presunta violazione di cui all’, paragrafo 1, in quanto i termini di prescrizione applicabili sono scaduti durante le azioni rappresentative volte a ottenere detti provvedimenti inibitori. 2.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio di cui all’, paragrafo 1, abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa.
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