Art. 21
Segnalazione alle autorità competenti
In vigore dal 27 nov 2019
Segnalazione alle autorità competenti
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di segnalare alle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 2 sui programmi di obbligazioni garantite. Tali segnalazioni sono effettuate a intervalli regolari e su richiesta di tali autorità competenti. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alla frequenza delle segnalazioni periodiche.
2. Gli obblighi di segnalazione da stabilire a norma del paragrafo 1 prescrivono che le informazioni fornite includano almeno le informazioni seguenti:
a)
ammissibilità delle attività e requisiti dell’aggregato di copertura in conformità degli articoli da 6 a 11;
b)
segregazione delle attività di copertura in conformità dell’;
c)
se applicabile, il funzionamento del controllore dell’aggregato di copertura in conformità dell’;
d)
requisiti di copertura in conformità dell’;
e)
riserva di liquidità dell’aggregato di copertura in conformità dell’;
f)
se applicabile, le condizioni per le strutture delle scadenze estensibili in conformità dell’.
3. Gli Stati membri adottano norme riguardo alle informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 2 effettuata dagli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite alle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, in caso di insolvenza o di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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