Art. 17

Condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili

In vigore dal 27 nov 2019
Condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili 1.   Gli Stati membri possono consentire l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili laddove la tutela degli investitori sia assicurata almeno dagli elementi seguenti: a) le scadenze possono essere estese soltanto sulla base di elementi di attivazione obiettivi precisati nel diritto nazionale, e non a discrezione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; b) gli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze sono precisati nei termini e condizioni contrattuali dell’obbligazione garantita; c) le informazioni fornite agli investitori circa la struttura delle scadenze sono sufficienti a permettere loro di determinare il rischio delle obbligazioni garantite e contengono una descrizione dettagliata: i) degli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze; ii) delle conseguenze per quanto concerne l’estensione delle scadenze dell’insolvenza o della risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; iii) del ruolo delle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, e, se del caso, dell’amministratore speciale per quanto riguarda l’estensione delle scadenze; d) la data di scadenza finale dell’obbligazione garantita è determinabile in qualsiasi momento; e) in caso di insolvenza o risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, le estensioni delle scadenze non pregiudicano il rango degli investitori in obbligazioni garantite né invertono la sequenza delle scadenze originarie programmate delle obbligazioni garantite; f) l’estensione delle scadenze non modifica le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite per quanto concerne la doppia rivalsa di cui all’ e la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale di cui all’. 2.   Gli Stati membri che consentono l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili ne danno notifica all’ABE.
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