Art. 5

Non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale

In vigore dal 27 nov 2019
Non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite non siano soggetti ad accelerazione automatica in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.
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