Art. 4

Doppia rivalsa

In vigore dal 27 nov 2019
Doppia rivalsa 1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che attribuiscono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all’ i seguenti diritti di credito: a) il diritto di credito nei confronti dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; b) in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, il diritto di credito prioritario sul capitale e sugli eventuali interessi maturati e futuri dalle attività di copertura; c) in caso di insolvenza dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e qualora il diritto di credito prioritario di cui alla lettera b) non possa essere pienamente soddisfatto, il diritto di credito sulla massa fallimentare di tale ente creditizio avente rango pari ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell’ente creditizio stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango nella procedura di insolvenza ordinaria. 2.   I diritti di credito di cui al paragrafo 1 sono limitati al totale degli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, in caso di insolvenza di un istituto di credito ipotecario specializzato gli Stati membri possono stabilire norme che concedono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all’ un diritto di credito di rango superiore rispetto ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell’istituto di credito ipotecario specializzato, stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango dei creditori nella procedure di insolvenza ordinaria, ma inferiore a tutti gli altri creditori privilegiati.
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