Art. 7
Attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell’Unione
In vigore dal 27 nov 2019
Attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell’Unione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di includere nell’aggregato di copertura attività che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell’Unione.
2. Gli Stati membri, qualora consentano l’inclusione delle attività di cui al paragrafo 1, assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi di verificare che tali attività utilizzate come garanzia reale siano conformi a tutti i requisiti di cui all’. Gli Stati membri assicurano che tali attività utilizzate come garanzia reale offrano un livello di sicurezza comparabile a quello delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell’Unione e assicurano che il realizzo di tali attività utilizzate come garanzia reale sia legalmente esecutivo secondo modalità equivalenti, negli effetti, al realizzo delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell’Unione.
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