Art. 8

Strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo

In vigore dal 27 nov 2019
Strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo Gli Stati membri possono prevedere norme per quanto riguarda l’uso di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo nell’ambito delle quali obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio appartenente a un gruppo («obbligazioni garantite emesse internamente») sono utilizzate come attività di copertura per l’emissione esterna di obbligazioni garantite da parte di un altro ente creditizio appartenente al medesimo gruppo («obbligazioni garantite emesse esternamente»). Tali norme comprendono almeno i requisiti seguenti: a) le obbligazioni garantite emesse internamente sono vendute all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente; b) le obbligazioni garantite emesse internamente sono utilizzate come attività di copertura nell’aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente e sono iscritte nel bilancio dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente; c) l’aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente contiene soltanto obbligazioni garantite emesse internamente da un unico ente creditizio in seno al gruppo; d) l’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite emesse esternamente intende venderle a investitori in obbligazioni garantite non appartenenti al gruppo; e) sia le obbligazioni garantite emesse internamente che le obbligazioni garantite emesse esternamente rientrano nella classe di merito di credito 1 di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento dell’emissione e sono garantite da attività di copertura ammissibili di cui all’ della presente direttiva; f) nel caso delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, le attività di copertura delle obbligazioni garantite emesse internamente soddisfano i requisiti di ammissibilità e copertura delle obbligazioni garantite emesse esternamente. Ai fini del primo comma, lettera e), del presente articolo le autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, possono consentire che le obbligazioni garantite che rientrano nella classe di merito di credito 2 a seguito di una modifica che ne riduce la classe di merito di credito delle obbligazioni garantite continuino a far parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo a condizione che tali autorità competenti concludano che la modifica della classe di merito di credito non è dovuta a una violazione dei requisiti di autorizzazione stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’, paragrafo 2. Le autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, notificano successivamente all’ABE qualsiasi decisione a norma del presente paragrafo.
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