Art. 10

Composizione dell’aggregato di copertura

In vigore dal 27 nov 2019
Composizione dell’aggregato di copertura Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo norme sulla composizione degli aggregati di copertura. Tali norme stabiliscono, ove pertinente, le condizioni per l’inclusione da parte degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite delle attività primarie che hanno caratteristiche diverse in termini di caratteristiche strutturali, durata o profilo di rischio nell’aggregato di copertura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:2162:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo