Art. 10
Composizione dell’aggregato di copertura
In vigore dal 27 nov 2019
Composizione dell’aggregato di copertura
Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo norme sulla composizione degli aggregati di copertura. Tali norme stabiliscono, ove pertinente, le condizioni per l’inclusione da parte degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite delle attività primarie che hanno caratteristiche diverse in termini di caratteristiche strutturali, durata o profilo di rischio nell’aggregato di copertura.
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