Art. 9
Finanziamento congiunto
In vigore dal 27 nov 2019
Finanziamento congiunto
1. Gli Stati membri autorizzano l’uso di attività di copertura ammissibili, originate da un ente creditizio e acquistate da un ente creditizio che emette obbligazioni garantite, come attività di copertura per l’emissione di obbligazioni garantite.
Gli Stati membri disciplinano tali acquisti per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli .
2. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli Stati membri possono consentire trasferimenti mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE.
3. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono anche consentire l’uso di attività originate da un’impresa diversa da un ente creditizio come attività di copertura. Qualora esercitino tale opzione, gli Stati membri impongono all’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite di valutare gli standard per la concessione di crediti dell’impresa che ha originato le attività di copertura, o di effettuare essa stessa una valutazione approfondita del merito di credito del debitore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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