Art. 16

Requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura

In vigore dal 27 nov 2019
Requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura 1.   Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori esigendo che l’aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità costituita da attività liquide disponibili per coprire il deflusso netto di liquidità del programma di obbligazioni garantite. 2.   La riserva di liquidità dell’aggregato di copertura copre il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità per il periodo dei successivi 180 giorni. 3.   Gli Stati membri assicurano che la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia composta dai seguenti tipi di attività, segregati conformemente all’ della presente direttiva: a) attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma del regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che siano state valutate a norma di tale regolamento delegato e non emesse dall’ente stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell’impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l’ente creditizio ha stretti legami; b) esposizioni di breve durata verso enti creditizi che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2, o depositi a breve termine presso enti creditizi che siano classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli Stati membri possono limitare i tipi di attività liquide da utilizzare ai fini di cui al primo comma, lettere a) e b). Gli Stati membri assicurano che i crediti non garantiti da esposizioni considerate in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non possano contribuire alla riserva di liquidità dell’aggregato di copertura. 4.   Nel caso in cui l’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite sia soggetto a requisiti di liquidità stabiliti in altri atti giuridici dell’Unione che determinano una sovrapposizione con la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento dei paragrafi 1, 2 e 3 per il periodo previsto da tali atti giuridici dell’Unione. Gli Stati membri possono avvalersi di tale opzione solo fino alla data in cui diventi applicabile una modifica di tali atti giuridici dell’Unione intesa a eliminare tale sovrapposizione e, nel caso in cui si avvalgano di tale opzione, informano la Commissione e l’ABE. 5.   Gli Stati membri possono consentire che il calcolo del capitale per le strutture delle scadenze estensibili sia basato sulla data di scadenza finale conformemente ai termini e condizioni dell’obbligazione garantita. 6.   Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1 non si applichi alle obbligazioni garantite che sono soggette agli obblighi di compensazione.
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