Art. 15

Requisiti di copertura

In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti di copertura 1.   Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo che i programmi di obbligazioni garantite soddisfino in ogni momento almeno i requisiti di copertura di cui ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Tutte le passività delle obbligazioni garantite sono coperte dai diritti di credito connessi alle attività di copertura. 3.   Le passività di cui al paragrafo 2 comprendono: a) le obbligazioni di pagamento dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere; b) le obbligazioni di pagamento di eventuali interessi sulle obbligazioni garantite in essere; c) le obbligazioni di pagamento connesse a contratti derivati detenuti in conformità dell’; e d) i costi previsti relativi alla manutenzione e alla gestione per la liquidazione del programma di obbligazioni garantite. Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono consentire un calcolo forfettario. 4.   Le seguenti attività di copertura sono considerate quale contributo per soddisfare il requisito di copertura: a) attività primarie; b) attività sostitutive; c) attività liquide detenute in conformità dell’; e d) diritti di credito connessi a contratti derivati detenuti in conformità dell’. I crediti non garantiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default a norma dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non contribuiscono alla copertura. 5.   Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera c), e del paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri stabiliscono norme in materia di valutazione dei contratti derivati. 6.   Il calcolo della copertura richiesta assicura che l’importo nominale aggregato di tutte le attività di copertura sia pari o superiore all’importo nominale aggregato delle obbligazioni garantite in essere («principio nominale»). Gli Stati membri possono consentire altri principi di calcolo, purché non comportino un rapporto di copertura superiore a quello calcolato applicando il principio nominale. Gli Stati membri stabiliscono norme sul calcolo di eventuali interessi passivi in relazione a obbligazioni garantite in essere e interessi attivi in relazione alle attività di copertura, che riflettono sani principi prudenziali conformemente alle norme contabili applicabili. 7.   In deroga al paragrafo 6, primo comma, gli Stati membri possono, in un modo che rifletta sani principi prudenziali e conformemente alle norme contabili applicabili, consentire che futuri interessi attivi sull’attività di copertura al netto di futuri interessi passivi sulla corrispondente obbligazione garantita siano presi in considerazione per bilanciare eventuali carenze di copertura dell’obbligazione di pagamento del capitale connessa all’obbligazione garantita, laddove vi sia una stretta corrispondenza quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013, alle condizioni seguenti: a) i pagamenti ricevuti durante il ciclo di vita dell’attività di copertura e necessari per la copertura dell’obbligazione di pagamento connessa all’obbligazione garantita corrispondente sono segregati conformemente all’ o sono inclusi nell’aggregato di copertura sotto forma di attività di copertura di cui all’ fino a quando i pagamenti diventino esigibili; e b) il pagamento anticipato dell’attività di copertura è possibile soltanto mediante l’esercizio dell’opzione di consegna, quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso delle obbligazioni garantite redimibili alla pari dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, mediante il pagamento, da parte del debitore dell’attività di copertura, almeno dell’importo nominale dell’obbligazione garantita rimborsata anticipatamente. 8.   Gli Stati membri provvedono a che il calcolo delle attività di copertura e delle passività si basi sulla stessa metodologia. Gli Stati membri possono consentire metodologie di calcolo diverse per il calcolo delle attività di copertura da un lato, e delle passività dall’altro, a condizione che l’uso di tali diverse metodologie non comporti un rapporto di copertura superiore a quello calcolato utilizzando la stessa metodologia per il calcolo sia delle attività di copertura che delle passività.
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