Art. 22

Poteri delle autorità competenti ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

In vigore dal 27 nov 2019
Poteri delle autorità competenti ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite 1.   Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori conferendo alle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che sono necessari per svolgere le funzioni di vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. 2.   I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti: a) il potere di concedere o rifiutare l’autorizzazione ai sensi dell’; b) il potere di rivedere regolarmente il programma di obbligazioni garantite per valutare la conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva; c) il potere di effettuare ispezioni in loco ed extra loco; d) il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’; e) il potere di adottare e di attuare orientamenti di vigilanza relativi all’emissione di obbligazioni garantite.
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