Art. 20
Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in caso di insolvenza o di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2019
Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in caso di insolvenza o di risoluzione
1. Le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, collaborano con l’autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, procedendo come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo in cui si svolge la procedura di risoluzione.
2. Gli Stati membri possono disporre la nomina di un amministratore speciale per assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, che proceda come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo necessario.
Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri possono esigere che le loro autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, approvino la nomina e la revoca dell’amministratore speciale. Gli Stati che si avvalgano di tale facoltà esigono come minimo che tali autorità competenti siano consultate per quanto riguarda la nomina e la revoca dell’amministratore speciale.
3. Nel caso in cui dispongano la nomina di un amministratore speciale in conformità al paragrafo 2, gli Stati membri adottano norme che fissano i compiti e le responsabilità di tale amministratore speciale almeno per quanto riguarda:
a)
l’estinzione delle passività connesse alle obbligazioni garantite;
b)
la gestione e la realizzazione delle attività di copertura, compreso il loro trasferimento, insieme alle passività connesse alle obbligazioni garantite, ad un altro ente creditizio emittente di obbligazioni garantite;
c)
gli atti giuridici necessari per la corretta gestione dell’aggregato di copertura, per il controllo continuo della copertura delle passività connesse alle obbligazioni garantite, per l’avvio di un procedimento per riportare le attività nell’aggregato di copertura e per il trasferimento delle attività residue alla massa fallimentare dell’ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite dopo che tutte le passività connesse alle obbligazioni garantite sono state liquidate.
Ai fini del primo comma, lettera c), in caso di insolvenza dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, gli Stati membri possono consentire a un amministratore speciale di operare in virtù dell’autorizzazione detenuta dall’ente creditizio rispettando gli stessi requisiti operativi.
4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento e lo scambio di informazioni ai fini della procedura di insolvenza o di risoluzione tra le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, l’amministratore speciale, qualora sia stato nominato, e, in caso di risoluzione, l’autorità di risoluzione.
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