Art. 23
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
In vigore dal 27 nov 2019
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono adeguate sanzioni amministrative e altre misure amministrative che si applicano almeno nelle situazioni seguenti:
a)
l’ente creditizio ha ottenuto l’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite mediante false dichiarazioni o altro mezzo irregolare;
b)
l’ente creditizio non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite;
c)
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite senza aver ottenuto l’autorizzazione in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
d)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
e)
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite che non soddisfano i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
f)
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite che non sono garantite in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
g)
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite che sono garantite da attività ubicate al di fuori dell’Unione in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
h)
l’ente creditizio garantisce le obbligazioni garantite in una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
i)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non rispetta le condizioni per il finanziamento congiunto di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
j)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di composizione dell’aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
k)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti relativi ai contratti derivati nell’aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
l)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di segregazione delle attività di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
m)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
n)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite omette in modo ripetuto o persistente di mantenere una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
o)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili non rispetta le condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’;
p)
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte sui propri obblighi, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tali casi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.
2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive e prevedono almeno:
a)
la revoca dell’autorizzazione del programma di obbligazioni garantite;
b)
una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’;
c)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
d)
sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 siano effettivamente eseguite.
4. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, tengano conto di tutte le circostanze seguenti, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, anche in riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;
d)
l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione dalla stessa persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;
e)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
f)
il livello di cooperazione con le autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
g)
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
h)
le conseguenze sistemiche effettive o potenziali della violazione.
5. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri provvedono altresì a che le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, applichino le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
6. Gli Stati membri assicurano che, prima di adottare qualsiasi decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, abbiano concesso alla persona fisica o giuridica interessata la possibilità di essere ascoltata. Nell’adottare tali misure amministrative è possibile derogare al diritto della persona interessata di essere ascoltata qualora sia necessaria un’azione urgente per evitare perdite significative da parte di terzi o ingenti danni al sistema finanziario. In tali casi alla persona interessata è data la possibilità di essere ascoltata quanto prima dopo l’adozione della misura amministrativa e, se necessario, tale misura è rivista.
7. Gli Stati membri assicurano che la decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.
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