Art. 24
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
In vigore dal 27 nov 2019
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
1. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva comprendano norme che impongano la pubblicazione senza indebito ritardo delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2. Gli stessi obblighi si applicano nei casi in cui uno Stato membro decida di prevedere sanzioni penali conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma.
2. Le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 impongono come minimo la pubblicazione di ogni decisione contro la quale non possa essere presentato ricorso o non possa più essere presentato ricorso e che sia adottata per la violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tale pubblicazione includa informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull’identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione o la misura. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri assicurano inoltre che tali informazioni siano pubblicate senza indebito ritardo dopo che il destinatario è stato informato della sanzione o della misura come pure della pubblicazione della decisione che impone una sanzione o una misura sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2.
4. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di una decisione di imporre sanzioni o altre misure contro le quali sia stato presentato ricorso, le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2 pubblicano senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.
5. Gli Stati membri assicurano che in tutti i casi indicati di seguito le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, pubblichino la decisione di imporre sanzioni o misure in forma anonima e secondo le modalità previste dal diritto nazionale:
a)
quando la sanzione o la misura è imposta a una persona fisica e la pubblicazione dei dati personali è ritenuta sproporzionata;
b)
quando la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;
c)
quando la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti creditizi o alle persone fisiche coinvolte.
6. Se pubblica la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima, lo Stato membro può consentire il rinvio della pubblicazione dei dati pertinenti.
7. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata anche la sentenza definitiva di annullamento della decisione che impone una sanzione o una misura.
8. Gli Stati membri provvedono a che la pubblicazione di cui ai paragrafi da 2 a 6 rimanga sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale unicamente per il periodo necessario e conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale periodo di conservazione è determinato tenendo conto dei termini di prescrizione stabiliti dalla legislazione degli Stati membri interessati, ma non supera in ogni caso i dieci anni.
9. Le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, informano l’ABE di tutte le sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ricevano le informazioni e i dettagli della sentenza definitiva in relazione a ogni sanzione penale imposta; tali autorità competenti li trasmettano anche all’ABE.
10. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
Storico versioni
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