Art. 25
Obblighi di collaborazione
In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di collaborazione
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione con le autorità competenti che esercitano la vigilanza generale degli enti creditizi in conformità con la pertinente normativa dell’Unione applicabile a tali enti nonché con l’autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.
2. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione tra di loro. Tale collaborazione include lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio dei compiti di vigilanza delle altre autorità ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, seconda frase, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, comunichino:
a)
tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un’altra autorità competente designata a norma dell’, paragrafo 2; e
b)
di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali alle altre autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, in altri Stati membri.
4. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate ai sensi dell’, paragrafo 2, collaborino con l’ABE, o se del caso con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ai fini della presente direttiva.
5. Ai fini del presente articolo, le informazioni sono considerate essenziali se possono influenzare in misura sostanziale la valutazione dell’emissione di obbligazioni garantite in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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