Art. 26
Obblighi di informativa
In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di informativa
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, pubblichino sui propri siti web ufficiali le informazioni seguenti:
a)
i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e degli orientamenti generali adottati in relazione all’emissione di obbligazioni garantite;
b)
l’elenco degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite;
c)
l’elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea» e l’elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea (premium)».
2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri designate a norma dell’, paragrafo 2. Tali informazioni sono aggiornate per tenere conto di ogni cambiamento.
3. Le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, notificano all’ABE, a cadenza annuale, gli elenchi degli enti creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), e delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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