Art. 28
Modifica della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 27 nov 2019
Modifica della direttiva 2009/65/CE
L’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE è così modificato:
(1)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«4.
Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono state emesse prima dell’8 luglio 2019 e soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, in vigore alla data dell’emissione, o nel caso in cui le obbligazioni rientrino nella definizione di obbligazioni garantite di cui all’, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).»;"
(2)
il terzo comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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