Art. 30
Misure transitorie
In vigore dal 27 nov 2019
Misure transitorie
1. Gli Stati membri provvedono affinché le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell’emissione, non siano soggette ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 12, 15, 16, 17 e 19, ma possano continuare ad essere definite obbligazioni garantite a norma della presente direttiva fino alla scadenza.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2, della presente direttiva vigilino sulla conformità delle obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 con i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell’emissione, come pure con i requisiti della presente direttiva in quanto applicabili in conformità del primo comma.
2. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 anche alle emissioni continuate di obbligazioni garantite per le quali l’apertura dell’ISIN è antecedente all’8 luglio 2022 per un periodo massimo di 24 mesi dopo tale data, a condizione che tali emissioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:
a)
la data di scadenza dell’obbligazione garantita è antecedente all’8 luglio 2027;
b)
l’entità totale dell’emissione delle emissioni continuate effettuata dopo l’8 luglio 2022 non supera due volte l’entità totale dell’emissione delle obbligazioni garantite in essere a tale data;
c)
l’entità totale dell’emissione dell’obbligazione garantita alla scadenza non supera 6 000 000 000 EUR o importo equivalente nella valuta nazionale;
d)
le garanzie reali sono situate nello Stato membro che applica il paragrafo 1 per affrontare il problema delle obbligazioni garantite.
Storico versioni
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