Art. 31
Riesami e relazioni
In vigore dal 27 nov 2019
Riesami e relazioni
1. Entro l’8 luglio 2024, la Commissione, in stretta collaborazione con l’ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa, in merito all’opportunità e alle modalità dell’introduzione di un regime di equivalenza per gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite dei paesi terzi e per gli investitori in tali obbligazioni garantite, tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di obbligazioni garantite, in particolare dello sviluppo di quadri normativi nei paesi terzi.
2. Entro l’8 luglio 2025, la Commissione, in stretta collaborazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il livello di tutela degli investitori e gli sviluppi in materia di emissione di obbligazioni garantite nell’Unione. Tale relazione include le eventuali raccomandazioni in merito a ulteriori azioni. La relazione include informazioni relative a:
a)
gli sviluppi per quanto concerne il numero di autorizzazioni all’emissione di obbligazioni garantite;
b)
gli sviluppi per quanto concerne il numero di obbligazioni garantite emesse in conformità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva e a norma dell’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
gli sviluppi per quanto concerne le attività costituite a garanzia dell’emissione di obbligazioni garantite;
d)
gli sviluppi per quanto concerne il livello di eccesso di garanzia;
e)
gli investimenti transfrontalieri in obbligazioni garantite, compresi gli investimenti interni ed esteri da e verso i paesi terzi;
f)
gli sviluppi per quanto concerne l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili;
g)
gli sviluppi per quanto concerne i rischi e i benefici dell’utilizzo di esposizioni a norma dell’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
h)
il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite.
3. Entro l’8 luglio 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle questioni elencate al paragrafo 2.
4. Entro l’8 luglio 2024, dopo aver commissionato e ricevuto uno studio in cui siano valutati i rischi e i benefici derivanti dalle obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili e previa consultazione dell’ABE, la Commissione adotta una relazione e la presenta, unitamente al suddetto studio, al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.
5. Entro l’8 luglio 2024, la Commissione adotta una relazione sulla possibilità di introdurre uno strumento di doppia rivalsa denominato «titoli garantiti europei» (European secured note, ESN). La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.
Storico versioni
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