Art. 27
Marchio
In vigore dal 27 nov 2019
Marchio
1. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea (premium)» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva nonché soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
Storico versioni
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