Art. 13
Controllore dell’aggregato di copertura
In vigore dal 27 nov 2019
Controllore dell’aggregato di copertura
1. Gli Stati membri possono imporre agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di nominare un controllore dell’aggregato di copertura per esercitare un controllo continuo dell’aggregato di copertura per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli da 6 a 12 e da 14 a 17.
2. Laddove si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme che regolino almeno gli aspetti seguenti:
a)
la nomina e la revoca del controllore dell’aggregato di copertura;
b)
i criteri di idoneità del controllore dell’aggregato di copertura;
c)
il ruolo e i compiti del controllore dell’aggregato di copertura, anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
d)
l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2;
e)
il diritto di accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti del controllore dell’aggregato di copertura.
3. Se gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, il controllore dell’aggregato di copertura è distinto e indipendente dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e dal revisore di tale ente creditizio.
Gli Stati membri possono, tuttavia, consentire che un controllore dell’aggregato di copertura («controllore interno dell’aggregato di copertura») non sia separato dall’ente creditizio qualora:
a)
il controllore interno dell’aggregato di copertura sia indipendente dal processo di decisione di credito dell’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite;
b)
fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri garantiscano che il controllore interno dell’aggregato di copertura non possa essere rimosso da tale funzione di controllore dell’aggregato di copertura senza l’approvazione preventiva dell’organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza dell’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite; e
c)
se necessario, il controllore interno dell’aggregato di copertura abbia accesso diretto all’organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza.
4. Gli Stati membri informano l’ABE della decisione di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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