Art. 7
In vigore dal 19 dic 2016
1. Nessun pescatore opera a bordo di un peschereccio senza disporre di un certificato medico in corso di validità attestante l'idoneità all'esercizio delle sue mansioni.
2. L'autorità competente, previa consultazione, può concedere deroghe all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, delle dimensioni del peschereccio, della disponibilità di assistenza medica e della possibilità di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di attività e del tipo di attività di pesca.
3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad un pescatore che operi a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri o che resta normalmente in mare più di tre giorni. In casi urgenti l'autorità competente può consentire a un pescatore di lavorare su tale nave per un periodo limitato e specificato fino a quando possa essere ottenuto un certificato medico, a condizione che il pescatore sia in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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