Art. 10

In vigore dal 19 dic 2016
1.   Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione garantiscano che le loro navi siano provviste di un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza per la navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il comando di un comandante competente. 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente stabilisce, per i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le prescrizioni minime relative all'equipaggio per la sicurezza della navigazione, specificando il numero e la qualifica dei pescatori. 3.   L'autorità competente, previa consultazione, può stabilire prescrizioni alternative a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro si accerta tuttavia che detta prescrizione alternativa: a) vada nel senso del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale del presente articolo e dell' in appresso; b) attui il paragrafo 2 del presente articolo; e c) non comprometta la salute e la sicurezza dei pescatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo