Art. 10
In vigore dal 19 dic 2016
1. Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione garantiscano che le loro navi siano provviste di un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza per la navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il comando di un comandante competente.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente stabilisce, per i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le prescrizioni minime relative all'equipaggio per la sicurezza della navigazione, specificando il numero e la qualifica dei pescatori.
3. L'autorità competente, previa consultazione, può stabilire prescrizioni alternative a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro si accerta tuttavia che detta prescrizione alternativa:
a)
vada nel senso del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale del presente articolo e dell' in appresso;
b)
attui il paragrafo 2 del presente articolo; e
c)
non comprometta la salute e la sicurezza dei pescatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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