Art. 15
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:
a)
le procedure per garantire che ogni pescatore abbia la possibilità di esaminare le condizioni del contratto di lavoro dei pescatori e di chiedere assistenza in merito prima della sua conclusione;
b)
se applicabile, la tenuta di registri dell'attività lavorativa dei pescatori ai sensi di tale contratto; e
c)
i mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore.
Storico versioni
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