Art. 15

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti: a) le procedure per garantire che ogni pescatore abbia la possibilità di esaminare le condizioni del contratto di lavoro dei pescatori e di chiedere assistenza in merito prima della sua conclusione; b) se applicabile, la tenuta di registri dell'attività lavorativa dei pescatori ai sensi di tale contratto; e c) i mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore.
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Art. 15 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo