Art. 14
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure:
a)
che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione siano tutelati da un contratto di lavoro dei pescatori che sia loro comprensibile e coerente con le disposizioni del presente accordo; e
b)
che specifichino le informazioni minime da inserire nei contratti di lavoro dei pescatori in conformità con le disposizioni dell'allegato I del presente accordo.
Storico versioni
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