Art. 19

In vigore dal 19 dic 2016
1.   Ogni Stato membro provvede affinché i pescatori a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione che entra in un porto straniero abbiano diritto al rimpatrio nel caso in cui il contratto di lavoro di un pescatore sia scaduto, o sia stato risolto per motivi giustificati da una o più parti, o il pescatore non sia più in grado di svolgere le mansioni richieste dal contratto di lavoro dei pescatori, o non possa eseguirle nelle circostanze specifiche. Ciò vale anche per i pescatori della stessa nave che vengono trasferiti per le stesse ragioni dalla nave in un porto straniero. 2.   Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sostenute dall'armatore del peschereccio, tranne nel caso in cui il pescatore, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure di carattere nazionale, risulti gravemente inadempiente a norma del contratto di lavoro. 3.   Gli Stati membri stabiliscono, mediante disposizioni legislative, regolamentari o altre misure, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio ad un pescatore interessato dal paragrafo 1 del presente articolo, la durata massima dei periodi di servizio a bordo maturati i quali un pescatore ha diritto al rimpatrio e le destinazioni verso le quali può avvenire il rimpatrio. 4.   Nel caso in cui l'armatore del peschereccio non provveda al rimpatrio di cui al presente articolo, lo Stato membro di bandiera della nave provvede al rimpatrio del pescatore interessato e ha il diritto di farsi rimborsare le spese sostenute dall'armatore del peschereccio. 5.   Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell'armatore del peschereccio di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi.
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Art. 19 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo