Art. 22

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per i pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione in materia di alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo.
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Art. 22 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo