Art. 18

In vigore dal 19 dic 2016
Spetta all'armatore del peschereccio fare in modo che ogni pescatore abbia una copia scritta del contratto di lavoro dei pescatori, firmata da tutte le parti di tale contratto, che garantisce al pescatore condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo del peschereccio secondo quanto previsto dal presente accordo.
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Art. 18 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo