Art. 23

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli alloggi a bordo dei pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione siano di dimensioni e qualità sufficienti e adeguatamente attrezzati per il servizio della nave e per la durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare tali misure riguardano, se del caso, i seguenti aspetti: a) l'approvazione dei piani per la costruzione o la modifica dei pescherecci per quanto riguarda gli alloggi; b) la manutenzione dei locali destinati ad alloggi e cucine; c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione; d) il contenimento di rumori e vibrazioni eccessivi; e) ubicazione, dimensioni, materiali da costruzione, arredamento e equipaggiamento delle cabine, delle mense e di altri locali destinati ad alloggi; f) servizi igienici, compresi i gabinetti e i lavabi, e la fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; e g) le procedure di esame dei reclami riguardanti alloggi che non rispondono alle prescrizioni del presente accordo.
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Art. 23 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo