Art. 27

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché la tutela della salute e le cure mediche di cui all', punto b): a) siano soggette alle disposizioni applicabili della direttiva 92/29/CEE e dell' del presente accordo se il pescatore è a bordo; nonché b) comprendano i trattamenti medici e l'assistenza e il sostegno materiale connessi durante un trattamento medico se il pescatore viene sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sua sicurezza sociale.
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Art. 27 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo