Art. 29

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché: a) nella misura in cui ciò è compatibile con il diritto e la pratica nazionale dello Stato membro, le cure mediche di cui all', lettera b), e all', siano fornite gratuitamente ad ogni pescatore; e affinché b) fino al rimpatrio del pescatore, l'armatore del peschereccio paghi le spese delle cure mediche dalle quali il pescatore è esentato a norma del paragrafo a) del presente articolo, nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale; e affinché c) l'armatore del peschereccio sia responsabile del pagamento delle spese delle cure mediche previste all', lettera c), nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale.
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Art. 29 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo