Art. 31
In vigore dal 19 dic 2016
1. Ciascuno Stato membro adotta misure per garantire ai pescatori, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi, protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi al lavoro.
2. In caso di lesioni dovute a malattie professionali o infortunio sul lavoro, il pescatore ha accesso al relativo risarcimento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
3. Nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non prevede la protezione di cui ai paragrafi 1, e di conseguenza 2, del presente articolo nel suo sistema di sicurezza sociale, ne è responsabile l'armatore del peschereccio.
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