Art. 32
In vigore dal 19 dic 2016
Tenendo conto delle caratteristiche del settore della pesca, la responsabilità finanziaria dell'armatore del peschereccio a norma degli può essere assicurata mediante:
a)
un sistema basato sulla responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure
b)
regimi di assicurazione obbligatoria, regimi di indennizzo dei lavoratori o altri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:159:oj#art-32