Art. 32

Art. 32

In vigore dal 19 dic 2016
Tenendo conto delle caratteristiche del settore della pesca, la responsabilità finanziaria dell'armatore del peschereccio a norma degli può essere assicurata mediante: a) un sistema basato sulla responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure b) regimi di assicurazione obbligatoria, regimi di indennizzo dei lavoratori o altri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-32