Art. 21
In vigore dal 19 dic 2016
1. Gli articoli da 22 a 25 si applicano fatta salva la direttiva 93/103/CE.
2. Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 sono osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:159:oj#art-21