Art. 21

Art. 21

In vigore dal 19 dic 2016
1.   Gli articoli da 22 a 25 si applicano fatta salva la direttiva 93/103/CE. 2.   Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 sono osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.
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