Art. 22
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per i pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione in materia di alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:159:oj#art-22