Art. 12
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni peschereccio reca un ruolo dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito alle persone autorizzate a terra prima della partenza della nave, o comunicato a terra immediatamente dopo la partenza della nave. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:159:oj#art-12