Art. 12

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni peschereccio reca un ruolo dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito alle persone autorizzate a terra prima della partenza della nave, o comunicato a terra immediatamente dopo la partenza della nave. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.
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Art. 12 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo