Art. 8

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure che disciplinano: a) la natura delle visite mediche; b) la forma e il contenuto dei certificati medici; c) il rilascio del certificato medico da parte un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato relativo esclusivamente alla vista, da una persona abilitata dall'autorità competente a rilasciare tali certificati; tali persone godono di piena indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale; d) la frequenza delle visite mediche e il periodo di validità dei certificati medici; e) il diritto dell'interessato ad un'altra visita, vincolante, da parte di un medico indipendente, nominato arbitro dallo Stato membro, i) nel caso sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al lavoro che può essere svolto; ii) nel caso in cui l'interessato, nel corso della visita, abbia dichiarato di ritenersi non idoneo a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio, ma il medico esaminatore abbia rilasciato un certificato medico attestante che l'interessato è comunque idoneo dal punto di vista medico a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio; iii) nel caso in cui all'interessato sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al tipo di lavoro che può svolgere, se non sono più presenti le motivazioni mediche di tale rifiuto; f) altre prescrizioni pertinenti.
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