Art. 8
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure che disciplinano:
a)
la natura delle visite mediche;
b)
la forma e il contenuto dei certificati medici;
c)
il rilascio del certificato medico da parte un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato relativo esclusivamente alla vista, da una persona abilitata dall'autorità competente a rilasciare tali certificati; tali persone godono di piena indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;
d)
la frequenza delle visite mediche e il periodo di validità dei certificati medici;
e)
il diritto dell'interessato ad un'altra visita, vincolante, da parte di un medico indipendente, nominato arbitro dallo Stato membro,
i)
nel caso sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al lavoro che può essere svolto;
ii)
nel caso in cui l'interessato, nel corso della visita, abbia dichiarato di ritenersi non idoneo a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio, ma il medico esaminatore abbia rilasciato un certificato medico attestante che l'interessato è comunque idoneo dal punto di vista medico a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio;
iii)
nel caso in cui all'interessato sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al tipo di lavoro che può svolgere, se non sono più presenti le motivazioni mediche di tale rifiuto;
f)
altre prescrizioni pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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