Art. 6
In vigore dal 19 dic 2016
1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 94/33/CE.
2. L'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è di 16 anni, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno a norma della legislazione nazionale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare un'età minima di 15 anni per coloro che non sono più soggetti all'obbligo scolastico previsto dalla legislazione nazionale e che seguono una formazione professionale nel settore della pesca.
3. L'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, può autorizzare persone dell'età di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In tali casi, essa stabilisce, previa consultazione, i tipi di lavoro consentiti e le condizioni in cui tale lavoro sarà svolto e i periodi di riposo prescritti.
4. L'età minima per svolgere a bordo di pescherecci attività che per la loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte possono compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità dei giovani, non è inferiore a 18 anni.
5. I tipi di attività cui si applica il paragrafo 4 sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall'autorità competente, previa consultazione, tenuto conto dei rischi connessi e delle norme internazionali applicabili.
6. L'esercizio delle attività di cui al paragrafo 4 del presente articolo a partire dai 16 anni di età, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno ai sensi della legislazione nazionale, può essere autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o per decisione della competente autorità, previa consultazione, a condizione che siano pienamente protetti la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale e sociale, l'istruzione e la moralità dei giovani interessati e che questi abbiano ricevuto adeguate specifiche istruzioni o una formazione professionale e completato la formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. Sono rispettate le prescrizioni di cui all', paragrafo 3, della direttiva 94/33/CE.
7. È vietato assumere pescatori di età inferiore a 18 anni per il lavoro notturno. Ai fini del presente articolo il «periodo notturno» è definito conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Esso comprende un periodo di almeno nove ore, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della limitazione relativa al lavoro notturno, purché siano rispettate le condizioni di cui all' della direttiva 94/33/CE, qualora:
a)
si rischi di compromettere la formazione efficace dei pescatori in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure
b)
la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino durante il periodo notturno e qualora, previa consultazione, l'autorità decida che il lavoro non avrà un impatto negativo sulla loro salute o sul loro benessere.
8. Il presente articolo non pregiudica eventuali obblighi assunti dallo Stato membro con la ratifica di qualsiasi convenzione internazionale in materia di lavoro che garantiscano condizioni di maggiore protezione per i pescatori giovani interessati dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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