Art. 3

In vigore dal 19 dic 2016
1.   Qualora l'applicazione del presente accordo ponga particolari problemi di natura sostanziale tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, uno Stato membro può, in base a criteri oggettivi, previa consultazione, esentare determinate categorie di pescatori o di peschereccio dall'applicazione delle prescrizioni del presente accordo o di alcune di esse. 2.   Qualora si siano concesse le esenzioni di cui al paragrafo precedente, l'autorità competente adotta le misure del caso per estendere progressivamente le prescrizioni del presente accordo a tutte le categorie di pescatori o di pescherecci interessati entro il periodo massimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 3.   L'applicazione del presente articolo non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Direttiva (UE) 2017/159 — Testo vigente | Portale Normativo