Art. 1
In vigore dal 19 dic 2016
Ai fini del presente accordo si intende per:
a)
operazione di pesca
: la cattura, o la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
b)
pesca commerciale
: tutte le operazioni di pesca, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;
c)
autorità competente
: il ministro, il dipartimento governativo o un'altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell'ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare;
d)
consultazione
: la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori dei pescherecci e dei pescatori, se ve ne sono;
e)
armatore o proprietario del peschereccio
: armatore del peschereccio o ogni altra persona giuridica o fisica quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità della gestione del peschereccio dal proprietario impegnandosi contestualmente a adempiere i compiti ed obblighi in capo agli armatori di pescherecci a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche adempiano alcuni dei compiti o degli obblighi a nome dell'armatore del peschereccio;
f)
pescatore
: ogni persona impiegata o assunta o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di un peschereccio alle condizioni di cui all', ad esclusione dei piloti portuali e del personale basato a terra che effettua lavori a bordo di un peschereccio in banchina;
g)
contratto di lavoro dei pescatori
: un contratto di lavoro, un contratto di ingaggio o altro accordo analogo o qualsiasi altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro di ogni pescatore a bordo di un peschereccio;
h)
peschereccio o nave
: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla forma di proprietà, adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale;
i)
lunghezza (L)
: il 96 % della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85 % della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la distanza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se superiore; nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
j)
lunghezza fra le perpendicolari (LBP)
: la distanza fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore; la perpendicolare anteriore deve coincidere la parte anteriore della ruota di prora sulla linea di galleggiamento sulla quale si misura la lunghezza (L); la perpendicolare dietro deve coincidere con l'asse di rotazione del timone sulla stessa linea galleggiamento;
k)
comandante
: il pescatore che ha il comando di un peschereccio;
l)
servizio di reclutamento e di collocamento
: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato attiva nel reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o nel collocamento di pescatori presso gli stessi armatori;
m)
agenzia privata di collocamento
: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato attiva nel reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidano loro compiti e ne controllano l'esecuzione.
Storico versioni
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